Vendite telematiche facoltative per le procedure concorsuali

VENDITE COMPETITIVE DEFORMALIZZATE E FACOLTATIVITA’ DELLE VENDITE TELEMATICHE PER LE PROCEDURE CONCORSUALI

Nell’imminenza dell’entrata operativa delle disposizioni normative che rendono obbligatorie le vendite telematiche per i beni mobili ed immobili, obbligatorietà prevista a decorrere dall’ 11 aprile 2018, non pochi sono stati gli interrogativi che hanno assalito gli “addetti ai lavori”, primo tra tutti: l’applicabilità o meno delle dette norme anche alle procedure concorsuali.

La risposta non è univoca, come sempre. Ma cerchiamo di fare chiarezza.

Il Decreto Sviluppo (D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con mod. dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 )ha espressamente esteso l’obbligo di pubblicazione sul Portale Vendite Pubbliche a tutte le vendite, incluse quelle da effettuare nell’ambito delle procedure concorsuali, modificando gli artt. 107, comma 1, ultimo periodo, e 182 comma 1, ultimo periodo, l.fall.

Viceversa nulla ha disposto espressamente quanto alla modalità di vendita telematica per le procedure concorsuali.

Ne consegue, quindi, che le vendite telematiche non sono obbligatorie in ambito concorsuale ma restano invece facoltative come erano prima, salvo che lo stesso curatore/liquidatore non lo preveda nella generica categoria delle vendite competitive deformalizzate di cui al citato art. 107, comma 1, l.fall.

E’ da ritenersi invece estesa l’obbligatorietà delle vendite telematiche nelle procedure concorsuali nel caso in cui il curatore/liquidatore scelga di optare per l’applicazione dell’art. 107, comma 2, e 182, comma 5 L.Fall, ossia per l’effettuazione delle predette vendite a cura dello stesso giudice delegato, il quale dovrà provvedere agli atti di liquidazione <<secondo le disposizioni del codice di procedura civile>>.

In conclusione, quindi, la modalità telematica delle vendite competitive telematiche resta facoltativa nel caso di vendite “deformalizzate”, di cui all’art. 107, comma 1, L.Fall., mentre è obbligatoria qualora ci si avvalga della possibilità di “delega” delle attività liquidatorie in capo al giudice delegato, ai sensi dell’ art. 107, comma 2, L.Fall.