La riduzione contributiva a favore delle imprese edili è stata prevista dal D.L. n. 244/1995, convertito con modificazioni della legge n. 341/1995.
Successivamente l’articolo 1, c. 51 della legge n. 247/2007, ha introdotto in maniera stabile, a decorrere dall’anno 2008, la facoltà per il Governo di confermare o rideterminare, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il Ministero dell’economie e delle finanze, tale agevolazione.
Per l’anno 2022, con il decreto del 5 settembre 2022 è stata confermata la riduzione contributiva edilizia nella misura del 11,50%.
La riduzione spetta solo a quei datori di lavoro classificati nel settore industria (codificati ai fini INPS con codice statistico contributivo da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con codice da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909). Restano escluse tutte le attività che non costituiscono in senso stretto attività edili, come ad esempio le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili.
Lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio a dicembre 2022.
L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
- deve aver un DURC regolare;
- deve rispettare le disposizioni normative e retributive dei C.C.N.L.;
- non avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione di norme di sicurezza.
Nel dettaglio il datore di lavoro che intende fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, deve essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermo restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre deve rispettare quanto previsto in materia di retribuzione imponibile, e il datore di lavoro non deve aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
I datori di lavoro che rispettano le suddette condizioni, hanno diritto ad una riduzione contributiva pari (per il 2019) all’11,50% dei contributi INPS conto ditta, con esclusione dei contributi al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti del contributo integrativo versato a copertura della disoccupazione involontaria.
La riduzione si applica solo nei confronti degli operai occupati 40 ore a settimana e non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale, e per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni.
Non spetta in presenza di contratti di solidarietà.
Modalità di presentazione della richiesta
I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa riduzione contributiva devono presentare un’apposita istanza telematica avvalendosi del modulo RID-EDIL disponibile nel cassetto previdenziale aziendale dell’INPS.
Le richieste di riduzione contributiva saranno sottoposte a controllo e definite dall’INPS.
In caso di esito positivo sarà rilasciato al datore di lavoro un codice di autorizzazione che dovrà essere utilizzato nel flusso Uniemens.
Quando la riduzione contributiva non spetta
La riduzione contributiva non spetta innanzitutto nelle ipotesi in cui non vengono rispettati i requisiti di cui sopra, ovvero in particolare in caso di mancanza di regolarità contributiva dell’azienda, nonché per quei lavoratori ai quali sono già applicate altre agevolazioni di qualunque titolo.