Prestazioni INAIL e Pensione per gli iscritti alla gestione separata
- 30 Aprile 2020
- Posted by: Andrea Moccia
- Categoria: Risorse Umane
PRESTAZIONI INAIL
I collaboratori che svolgono le attività definite protette dalla legge, devono essere assicurati all’INAIL.
Il committente pertanto è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni procedurali previste dalla legge in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Le uniche particolarità derivanti dalla sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa riguardano la determinazione della base imponibile del premio e il versamento dello stesso.
Il premio assicurativo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente ed è calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta.
PENSIONE PER I SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
La Gestione separata eroga tutte le prestazioni generalmente riconosciute dai fondi previdenziali obbligatori sia dirette come la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di invalidità, sia indirette, come la pensione di reversibilità e la pensione indiretta.
In particolare, per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia sono necessari, in alternativa, i seguenti requisiti (Art. 24 co. 4 D.L. n. 201/2011 conv. in L. 214/2011):
- 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi versati per un importo mensile pari almeno a 1,5 volte l’assegno sociale;
- almeno 71 anni di età e 5 anni di contributi.
I suddetti requisiti di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia vengono aggiornati ogni 3 anni in funzione dell’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT.
I soggetti iscritti alla gestione separata possono richiedere, in alternativa alla pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, che spetta in presenza dei seguenti requisiti (art. 24 co. 10/11 D.L. n. 201/2011 conv. in L. 214/2011):
- 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini;
- 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne.
Per i lavoratori che hanno effettuato il primo accredito contributivo successivamente al 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito non solo ricorrendo ai requisiti indicati in precedenza ma, altresì, al compimento del requisito anagrafico di 64 anni a condizione che:
– risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva;
– l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.