Le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, tenute al versamento della contribuzione piena (attualmente fissata al 34,23%), hanno diritto a un’indennità di maternità per il periodo corrispondente ai 2 mesi antecedenti la data del parto ed ai 3 mesi successivi alla data stessa. L’indennità è corrisposta anche in caso di adozione o affidamento per la durata complessiva di 5 mesi e nei casi di astensione anticipata e per i periodi di interdizione autorizzati in base alle previsioni di legge.
In caso di parto prematuro (cioè in anticipo rispetto alla data presunta), ai giorni di astensione obbligatoria successivi al parto si aggiungono quelli non goduti prima del parto stesso. Se il parto si verifica prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto (c.d. “parto fortemente prematuro”), il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi successivi al parto tutti i giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi previsto nella generalità delle ipotesi.
In caso di morte, grave infermità, abbandono del figlio o affidamento esclusivo del bambino al padre, l’indennità è riconosciuta a quest’ultimo.
Condizione necessaria per ottenere l’indennità di maternità è il versamento della contribuzione piena per almeno 1 mensilità nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori alla data del parto. Sono escluse quindi le lavoratrici iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie.
In mancanza di tale requisito, la madre è esonerata dall’attività di collaborazione ma non potrà beneficiare di nessuna prestazione economica da parte dell’INPS.
MISURA DELL’INDENNITA’
L’indennità è fissata in misura pari all’80% di 1/365 del reddito utile ai fini contributivi e risultante dai versamenti effettuati, percepito nei 12 mesi precedenti l’evento (Circ. INPS 26 maggio 2003 n. 93).
La relativa indennità è riconosciuta a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Il pagamento è effettuato direttamente dall’INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale.
Il diritto all’indennità si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità. Per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice presenti all’INPS (prima dello scadere dell’anno) istanze scritte di data certa, dirette a ottenere il pagamento della indennità.