Licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo – D.L. 14.08.2020 n. 104
- 2 Settembre 2020
- Posted by: Studio Moccia
- Categoria: Risorse Umane
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Ai datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, che non abbiano integralmente fruito dei nuovi trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero del nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali, resta precluso la facoltà di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 L. 604/1966 (licenziamento per motivi economici-organizzativi).
Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di:
- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione e fallimenti;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASPI (art. 1 D. Lgs. 22/2015).