Lavoro occasionale, operativa dal 2022 la comunicazione preventiva

Con la nota 29/2022, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le istruzioni operative per adempiere al nuovo obbligo contenuto nell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 81/2008 a seguito della modifica apportata dall’articolo 13 del decreto legge 146/2021.

L’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro dei rapporti di collaborazione autonoma occasionale, decorrente dal 21 dicembre 2021, si inserisce all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale e per questo l’Inl ne circoscrive l’ambito di applicazione ai soli committenti che operano in qualità di imprenditori.

Con riguardo alla tipologia di rapporti da notificare, posto che non esiste nel nostro ordinamento una tipizzata disciplina del rapporto di lavoro autonomo occasionale, l’Inl ha puntualizzato che si tratta dei rapporti riconducibili al genus del lavoro autonomo dell’articolo 2222 del Codice civile, fiscalmente inquadrati tra i redditi diversi dell’articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir, proprio in ragione della natura occasionale, saltuaria, dell’attività svolta.

Sono pertanto escluse dal nuovo adempimento le altre tipologie di lavoro autonomo, molte delle quali già assoggettate all’obbligo di comunicazione, quali le co.co.co, i rapporti aventi a oggetto le professioni intellettuali riconducibili all’articolo 2229 del Codice civile, le prestazioni occasionali secondo l’articolo 54-bis del Dl 50/2017 (gestite con il “libretto di famiglia”), nonché i nuovi rapporti di lavoro, professionali od occasionali, intermediati da piattaforme digitali ai quali il Dl 152/2021 (cosiddetto decreto Pnrr) ha già previsto un obbligo specifico di comunicazione.
Dal punto di vista delle modalità, la norma stessa prevede che la comunicazione sia effettuata mediante Sms o posta elettronica, rinviando alle specifiche regole previste per i lavoratori intermittenti dall’articolo 15, comma 3, del Dlgs 81/2015.

Proprio tale rinvio, nel silenzio delle istruzioni ministeriali e in ragione delle prime indicazioni che alcune sedi territoriali dell’Ispettorato avevano iniziato a fornire, ha fatto ritenere ad alcuni che l’obbligo, vigente dal 21 dicembre 2021, dovesse essere adempiuto utilizzando i contatti già previsti per i lavoratori intermittenti, e quindi i rispettivi indirizzi email e numero di telefono dedicati.
In realtà era ragionevole pensare che l’Ispettorato fornisse specifiche istruzioni, ora pervenute, sebbene più di 20 giorni dopo l’entrata in vigore della norma, e per questo il primo invio è stato prorogato al 18 gennaio prossimo.

Nell’attesa che il ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo online per trasmettere telematicamente la comunicazione (ulteriore opzione disponibile per gli intermittenti, oltre alla posta elettronica) , l’obbligo andrà assolto attraverso l’invio di una email all’Ispettorato territoriale competente (gli indirizzi sono allegati alla nota 29/2022) contenente almeno i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, la data di inizio e la presumibile durata, oltre a una sintetica descrizione dell’attività.

L’omissione o il tardivo invio della comunicazione sono puniti con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.

Fonte: Quotidiano del Lavoro Articolo di B. Massara e M. Prioschi