Gli artt. 27, 28, 29, 30, 38 del DL 18/2020 riconoscono un’indennità di 600,00 euro per il mese di marzo 2020, non soggetta a IRPEF, alle seguenti categorie di soggetti:
- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23.2.2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS (artigiani; commercianti; coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020;
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, non titolari di pensione, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000,00 euro.
Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
L’INPS con il messaggio n. 1288 del 20/03/2020 ha indicato le istruzioni da seguire per richiedere l’indennità e successivamente ha emanato, in data 26/03/2020 il Messaggio n. 1381,contenente le indicazioni sulle nuove modalità semplificate per la richiesta del PIN dispositivo per l’accesso ai servizi INPS.
Il servizio sarà disponibile a partire dal 1° aprile al seguente link https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53539
Con la Circolare n. 49 del 30/03/2020 l’INPS è intervenuta per chiarire la platea dei destinatari dell’indennità e ad individuare i termini di proroga delle domande di disoccupazione ai sensi dell’art. 33 co. 1 del D.L. 18/2020.