“I poteri del singolo componente del comitato dei creditori”
- 20 Luglio 2020
- Posted by: Studio Moccia
- Categoria: Manageriale
Siamo lieti di condividere questo articolo a cura del Dott. Vincenzo Moccia – membro del Comitato Scientifico dell’ IGS – e pubblicato sul quotidiano online “Osservatorio sulle Crisi di Impresa”, riguardante “I poteri del singolo componente del comitato dei creditori”.
La dottrina e la pratica operativa hanno spesso trascurato il disposto dell’art. 41, comma 5, l.fall., per il quale l’attività di vigilanza e controllo è di competenza non solo del collegio, ma anche di ogni singolo componente del comitato dei creditori. Il contributo focalizza l’attenzione su tale aspetto del funzionamento del comitato, al fine di orientare le potenziali divergenze a riguardo ed incentivare l’attività di vigilanza e controllo esercitabile dal singolo componente; la quale ultima, senza la necessaria operatività di un’azione collegiale, risulta certamente più fluida e meno complessa nella sua esecuzione.
Articoli della legge fallimentare interessati: ART. 41 (l.f.)
Di seguito il link all’articolo completo: “I poteri del singolo componente del comitato dei creditori”