Site icon Studio Moccia

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali – D.L. 14.08.2020 n. 104

Decreto agosto

In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti di Cigo, assegno ordinario e Cig in deroga COVID-19 e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies D.L. 18/2020, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.12.2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, riparametrato e applicato su base mensile.

Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell’esonero si applicano i divieti di licenziamento per motivi economici. La violazione di tale divieto comporta la revoca dall’esonero contributivo concesso con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda della nuova integrazione salariale.

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea (e conseguente circolare applicativa dell’INPS).

Exit mobile version