IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE (E ACCONTI DI ESSA) NON POTRÀ ESSERE CORRISPOSTO IN CONTANTE
A partire dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti sono obbligati a corrispondere ai lavoratori dipendenti la retribuzione, e ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi, a prescindere dall’importo:
a) bonifico bancario sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore.
La violazione della norma, anche se riferita ad acconti comunque corrisposti dal 1° luglio 2018, comporta la sanzione da 1.000 a 5.000 euro contestabile dagli ispettori del lavoro.
Inoltre la firma della busta paga non potrà mai costituire prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Il nuovo obbligo si applica a tutte le forme di lavoro dipendente ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con la sola esclusione degli stage e dei tirocini formativi.