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CREDITO D’IMPOSTA PER FORMAZIONE 4.0

Con la legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) prorogata poi per gli anni 2021 e 2022 dalla legge 178/2020 art. 1 comma 1064 è stata introdotta la misura per il credito d’imposta per la formazione 4.0. Essa premia gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

BENEFICIARI

Possono essere beneficiari tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

La fruizione del beneficio spettante:

Il contributo del credito d’imposta per la formazione 4.0 può essere “goduto” anche dalle imprese che non abbiano ancora effettuato, o non abbiano in programma di fare, investimenti 4.0.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE

La formazione può avvenire in aula, in modalità “e-learning” e in modalità streaming e può essere:

ENTITA’ DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta spetta in percentuale delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione.

In particolare, è riconosciuto in misura del:

Piccole imprese: meno di 50 dipendenti e fatturato o totale bilancio non oltre i 10 milioni di euro

Medie imprese: tra 50 e 250, fatturato maggiore di 10 milioni euro

Grandi imprese: oltre 250 dipendenti e fatturato superiore ai 50 milioni di euro.

CUMULABILITA’

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 04.05.2018 il credito d’imposta è cumulabile:

 

 

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