Gli iscritti alla Gestione separata INPS, tenuti al versamento dell’aliquota piena hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale, per un periodo massimo pari a 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino.
Condizioni necessarie per ottenere l’indennità sono:
- il versamento di almeno 1 mensilità di contribuzione piena, nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile di congedo parentale;
- la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso di validità.
Il congedo parentale spetta anche a prescindere dal requisito contributivo sopra citato, ai genitori che hanno titolo per ricevere l’indennità di maternità / paternità.
I trattamenti economici per congedo parentale, non possono complessivamente superare, considerati entrambi i genitori, il limite di 6 mesi (ad esempio, se il padre lavoratore dipendente ha fruito di 4 mesi di congedo parentale, la madre iscritta alla Gestione separata può utilizzare solo 2 mesi di congedo).
Le disposizioni in esame si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo. Anche in questo caso, come per l’indennità di maternità, il diritto all’indennità si prescrive entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile.
MISURA DELL’INDENNITA’
Il trattamento economico è pari, al 30% del reddito utile ai fini contributivi e risultante dai versamenti effettuati, percepito nei 12 mesi precedenti l’evento.
I periodi di congedo sono indennizzati a condizione che sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità e purché il richiedente si astenga effettivamente dall’attività lavorativa. I genitori possono fruire del congedo parentale anche in misura frazionata a mesi o a giorni, secondo le regole di conteggio dei giorni applicate ai lavoratori dipendenti. Non è, invece, possibile la fruizione ad ore del congedo.
Il pagamento è effettuato direttamente dall’INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale.