Congedo parentale soggetti iscritti alla gestione separata

Gli iscritti alla Gestione separata INPS, tenuti al versamento dell’aliquota piena hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale, per un periodo massimo pari a 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino.

Condizioni necessarie per ottenere l’indennità sono:

  • il versamento di almeno 1 mensilità di contribuzione piena, nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile di congedo parentale;
  • la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso di validità.

Il congedo parentale spetta anche a prescindere dal requisito contributivo sopra citato, ai genitori che hanno titolo per ricevere l’indennità di maternità / paternità

I trattamenti economici per congedo parentale, non possono complessivamente superare, considerati entrambi i genitori, il limite di 6 mesi (ad esempio, se il padre lavoratore dipendente ha fruito di 4 mesi di congedo parentale, la madre iscritta alla Gestione separata può utilizzare solo 2 mesi di congedo).
Le disposizioni in esame si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo. Anche in questo caso, come per l’indennità di maternità, il diritto all’indennità si prescrive entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile.

MISURA DELL’INDENNITA’

Il trattamento economico è pari, al 30% del reddito utile ai fini contributivi e risultante dai versamenti effettuati, percepito nei 12 mesi precedenti l’evento.

I periodi di congedo sono indennizzati a condizione che sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità e purché il richiedente si astenga effettivamente dall’attività lavorativa. I genitori possono fruire del congedo parentale anche in misura frazionata a mesi o a giorni, secondo le regole di conteggio dei giorni applicate ai lavoratori dipendenti. Non è, invece, possibile la fruizione ad ore del congedo.

Il pagamento è effettuato direttamente dall’INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale.