IL PERMESSO DI SOGGIORNO
Il cittadino extracomunitario che voglia entrare in Italia e soggiornarvi per motivi di lavoro subordinato deve ottenere il relativo permesso di soggiorno, seguendo una determinata procedura, che differisce a seconda della tipologia di rapporto che intende instaurare:
- rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
- per il lavoro stagionale (nei settori agricolo e turistico alberghiero);
- per i c.d. “ingressi fuori quota”.
Generalmente, al fine di ottenere il permesso di soggiorno, devono essere rilasciati il nulla osta al lavoro, il visto d’ingresso e deve essere stipulato un contratto di soggiorno tra datore di lavoro e lavoratore.
Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di soggiorno il lavoratore deve richiedere il rilascio del proprio permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
La richiesta è effettuata con la compilazione di uno specifico kit, che deve essere inoltrato tramite l’ufficio postale alla Questura competente per il rilascio, ed è richiesto il versamento di un contributo variabile a seconda della tipologia richiesta:
- 40€: per permessi di soggiorno di durata superiore a 3 mesi e inferiore o pari a 1 anno;
- 50€: per permessi di soggiorno di durata superiore a 1 anno e inferiore o pari a 2 anni;
- 100€: per permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per i dirigenti e il personale altamente specializzato, per i dirigenti e i lavoratori specializzati nell’ambito dei trasferimenti intra-societari, per il permesso “mobile ICT”, per gli stranieri già in possesso di permesso di soggiorno “ICT” per trasferimento intra-societario rilasciato da altro Stato membro.
Al fine di ottenere il permesso di soggiorno, i lavoratori extracomunitari possono produrre dichiarazioni sostitutive delle certificazioni necessarie mentre l’ufficio competente deve rilasciare al lavoratore richiedente apposita ricevuta della richiesta effettuata.
Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla Questura al lavoratore entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Ottenuto il permesso di soggiorno, il lavoratore extracomunitario può essere assunto nel rispetto delle normali procedure previste per i lavoratori regolarmente presenti in Italia.
Va ricordato che, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore extracomunitario può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa a favore del datore di lavoro che ha richiesto la sua a condizione che, appunto, abbia presentato richiesta di permesso e che gli sia stata consegnata la relativa ricevuta.
VALIDITA’
La durata del permesso di soggiorno è variabile ma, in generale, non può superare 1 anno in caso di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e 2 anni in caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; il documento ha durata indeterminata soltanto nel caso in cui sia un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il permesso di soggiorno può essere rinnovato, previo pagamento di un contributo a seconda di quanto descritto in precedenza, per una durata non superiore a quella iniziale a condizione che, a scadenza, il lavoratore sia ancora occupato. Il lavoratore deve chiedere il rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza e, una volta accertata la continuazione del rapporto di lavoro e la regolarità della posizione contributiva previdenziale e assistenziale, gli sarà concesso il rinnovo entro 20 giorni dalla domanda.
Il rinnovo non è ammesso qualora il lavoratore extracomunitario abbia interrotto il soggiorno in Italia, in particolare:
- nel caso di permessi di durata inferiore ai 2 anni, per un periodo continuativo superiore a 6 mesi;
- nel caso di permessi di durata pari o superiore ai 2 anni, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso.
In attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, anche quando non è stato rispettato il periodo di 60 giorni dalla scadenza indicato per la richiesta, il lavoratore extracomunitario può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa a condizione che:
- abbia effettuato richiesta di rinnovo prima della scadenza del permesso o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso;
- sia in possesso della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.
RIFIUTO O REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
La domanda di permesso di soggiorno può essere rifiutata o il permesso revocato nei seguenti casi:
- mancanza dei requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio italiano (sempre che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili);
- esistenza di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, che prevedono condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti che l’extracomunitario non rispetta.
SPESE PER IL RIMPATRIO
Il modello Unilav, in caso di assunzione del lavoratore extracomunitario, riporta il pagamento delle spese di rimpatrio del soggetto assunto. Infatti, la legislazione vigente ha stabilito che, qualora il datore di lavoro abbia assunto alle proprie dipendenze personale irregolare, la sanzione applicabile consiste in una reclusione dai 6 mesi ai 3 anni, una multa di 5000€ per ogni lavoratore in una tale condizione e una sanzione amministrativa che prevede il pagamento delle spese di rimpatrio del personale irregolare il cui costo medio è di 1798€ (come stabilito dal decreto del Ministro dell’interno n. 151 del 2018).