IL DURC ONLINE ED IL SISTEMA A SEMAFORI

Come è noto, l’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, subordina i benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cosiddetto DURC).

L’INPS, per i benefici di propria competenza, verifica i presupposti per il rilascio del DURC tramite un sistema telematico di segnalazione degli esiti della verifica che danno luogo al cosiddetto “DURC interno”, all’interno del “Cassetto previdenziale Aziende”; tramite questa proceduta viene determinato se l’azienda è in regola con la contribuzione oppure no, emettendo a seconda un DURC positivo o un DURC negativo per il datore di lavoro.

COME VIENE RICHIESTO IL DURC INTERNO ED IL MECCANISMO A SEMAFORI

Sono abilitati ad effettuare alla verifica di regolarità contributiva i seguenti soggetti:

  • le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori e altri soggetti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti;
  • la Società Organismi Attestazione (SOA), di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare e attestare l’esistenza, per chi esegue lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, compresa la regolarità contributiva;
  • le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’articolo 90, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
  • le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati utilizzando la Piattaforma elettronica di certificazione dei crediti.

Il soggetto abilitato a richiedere la verifica di regolarità inoltra telematicamente sul sito dell’ente la richiesta di DURC.

Inoltrata la richiesta all’INPS, i sistemi informativi centrali interrogano gli archivi elettronici dell’Istituto per rilevare eventuali situazioni di irregolarità incompatibili con i benefici normativi e contributivi previsti per i datori di lavoro.

Nell’ipotesi in cui non siano rilevate situazioni di irregolarità, viene immediatamente attivata all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione positiva (cosiddetto semaforo verde), che assume il significato di DURC interno positivo. La segnalazione positiva implica che il datore di lavoro può godere dei benefici che competerebbero, in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici, per il mese in relazione al quale è attivato il semaforo verde e per i tre mesi successivi, a prescindere se, nel frattempo, insorga una situazione di irregolarità; tale validità quadrimestrale del DURC interno positivo rispetto ai benefici è rappresentata dalla immediata contemporanea accensione del semaforo verde per quattro mesi consecutivi.

Nell’ipotesi in cui vengano rilevate situazioni di irregolarità, si attiva all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione di allarme temporaneo (semaforo giallo) e contemporaneamente viene inviata tramite PEC al datore di lavoro e a chi lo rappresenta per gli adempimenti previdenziali una  comunicazione denominata “preavviso di DURC interno negativo” recante:

  • l’indicazione delle irregolarità riscontrate;
  • l’invito a regolarizzarle entro 15 giorni;
  • l’avvertenza che, decorso inutilmente il termine indicato, verrà generato un DURC interno negativo.

Qualora il datore di lavoro regolarizzi la propria posizione o sia accertata l’insussistenza delle irregolarità, i sistemi informativi centrali attivano all’interno del cassetto previdenziale una segnalazione positiva (semaforo verde), che si sostituisce al precedente segnale di temporaneo allarme e assume il significato di DURC interno positivo.

Ne consegue che il datore di lavoro può godere dei benefici che gli competerebbero per il mese in relazione al quale è attivato il semaforo verde e nei tre mesi successivi, a prescindere se nel mentre insorga una situazione di irregolarità; anche in questo caso la validità quadrimestrale del DURC interno positivo rispetto ai benefici è rappresentata dalla contemporanea accensione del semaforo verde per quattro mesi consecutivi.

Qualora, invece, il datore di lavoro non provveda a regolarizzare la propria posizione, i sistemi informativi centrali attivano all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione negativa (semaforo rosso), che si sostituisce al precedente segnale di temporaneo allarme e assume il significato di DURC interno negativo.

Ne consegue che il datore di lavoro, per il mese in relazione al quale è attivato il semaforo rosso, non può godere dei benefici che altrimenti gli competerebbero in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici.

Tale esclusione riguarda solo il mese per cui è generato il semaforo rosso, poiché per il mese successivo i sistemi informativi centrali innescano nuovamente la richiesta di DURC interno e la sequenza delle operazioni descritte.

Se l’irregolarità persiste o ne insorgono di nuove, si attiva la segnalazione di allarme (semaforo giallo) e viene nuovamente inviato il preavviso di DURC interno negativo.

LE SITUAZIONI DI IRREGOLARITA’ INCOMPATIBILI CON IL GODIMENTO DEI BENEFICI

Le situazioni di irregolarità incompatibili con il godimento dei benefici sono riepilogate all’interno del Cassetto previdenziale aziende, nella sezione “Regolarità contributiva”.

All’interno di tale sezione, le irregolarità sono così raggruppate:

  • DM10 NON TRASMESSO: mancato invio del DM10 o dell’Uniemens;
  • F24 NON PRESENTE: omesso versamento della contribuzione dovuta;
  • IMPORTO MINORE DEL DOVUTO: importo minore del dovuto;
  • INADEMPIENZA APERTA: omissione contributiva registrata nell’archivio recupero crediti dell’INPS;
  • INADEMPIENZA ISCRITTA A RUOLO NON NOTIFICATA: omissione contributiva registrata nell’archivio recupero crediti dell’INPS, iscritta a ruolo/ oggetto di avviso di addebito ma non ancora notificata;
  • CARTELLA NON RISCOSSA: omissione contributiva iscritta a ruolo/ oggetto di avviso di addebito e notificata.