Indennità di malattia per degenza ospedaliera
- 30 Aprile 2020
- Posted by: Andrea Moccia
- Categoria: Risorse Umane
FONTI:
- 59, c. 16, L. 449/97;
- DM 12 gennaio 2001;
- 2 bis D.Lgs. 81/2015;
- 1, c. 1 lett. b), DL 101/2019conv. in L. 128/2019
I collaboratori hanno diritto all’indennità di malattia in caso di ricovero presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal SSN o di degenza, autorizzata o riconosciuta a proprio carico dal servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere.
Sono da equiparare al ricovero le giornate per le quali viene documentata l’effettuazione di prestazioni in regime di day hospital.
Il diritto alla prestazione si estingue nel termine di un anno dal giorno successivo alla dimissione, salvo idonei atti interruttivi.
I periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico‐degenerative ingravescenti o che comunque comportano un’inabilità lavorativa temporanea del 100%, sono equiparati alla degenza ospedaliera.
L’indennità è erogata dall’INPS per ogni giornata di ricovero (comprese quella di dimissione e le festività: Circ. INPS 23 luglio 2001 n. 147) e per un periodo massimo di 180 giorni nell’anno solare, su domanda dell’interessato, a condizione che (Circ. INPS 19 aprile 2005 n. 59):
- sia stata accreditata almeno una mensilità di contribuzionenei 12 mesi precedenti la data di inizio della malattia;
- il reddito individualedell’iscritto non sia superiore al 70% del massimale contributivo annuo.
Misura
L’indennità si calcola applicando al massimale contributivo annuo (dell’anno di insorgenza dell’evento morboso) diviso per 365 giorni un’aliquota percentuale, differenziata a seconda del numero di mensilità di contribuzione (anche non continuative) accreditate nei 12 mesi precedenti la data di inizio del ricovero.
Contributi accreditati | Aliquota |
Fino a 4 mensilità | 16% |
Da 5 a 8 mensilità | 24% |
Da 9 a 12 mensilità | 32% |
La domanda deve essere presentata dal collaboratore in via telematica entro 180 giorni dalla dimissione ospedaliera, con l’autocertificazione relativa ai redditi posseduti nell’anno precedente assoggettati a contribuzione presso la Gestione separata.