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Compensazione crediti Iva
 

Dal 1° gennaio 2010 entrano in vigore le nuove regole sulle compensazioni dei crediti Iva finalizzate a contrastare le indebite compensazioni. In particolare:
- i crediti fino a 10.000 euro restano liberamente compensabili senza ulteriori adempimenti;
- i crediti da 10.000 a 15.000 euro possono essere compensati solo a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione Iva e solo tramite il canale Entratel o Fisconline;
- i crediti superiori a 15.000 euro euro possono essere compensati solo a partire dal 10 giorno successivo alla presentazione della dichiarazione Iva munita del visto di conformità e sempre e solo tramite il canale Entratel o Fisconline.
Tanto premesso resta ancora da risolvere la sorte dei crediti Iva 2008 non ancora interamente compensati nel 2009 e delle compensazioni fino a 10.000 per crediti di importo comunque superiore. E' opinione di chi scrive, alla luce di un'atenta lettura dell'art.10 del DL 78/09 e del Provvedimento del direttore dell'Ageniza delle Entrate, che il limite sia riferito non all'importo del credito Iva, ma all'importo delle compensazioni in F24 eseguite nell'anno. La norma parla infatti di compensazione per importi superiori ad € 10.000 e di utilizzo di crediti per importi superiori ad € 15.000.
Quanto sopra è stato confermato dall'Agenzia delle Entrate con circolare 1/E/2010, in cui sono stati forniti i seguenti chiarimenti:
1) l'utilizzo di crediti Iva esistenti per importi superiori ad € 10.000 senza presentazione della dichiarazione o superiore ad € 15.000 in mancanza di visto di conformità coporta l'applicaizone della sanzione del 30%;
2) i crediti Iva sono liberamente utilizzabili in compensazione sino ad € 10.000 anche per crediti di importo superiore a detto limite;
3) il limite di € 10.000 deve essere conteggiato distintamente per il credito Iva annuale del 2009 e per eventuali richieste di rimborso infrannuale del 2010;
4) la presetnazione di richieste di rimborso infrannuale per importi superiore ad € 15.000 non comporta l'applicazione del visto di confromità;
5) le limitazioni di cui sopra non si applicazione al credito Iva 2008 sino alla presentazione della dichiarazione Iva 2009 (nella quale il credito Iva 2008 diventa credito 2009);

Per maggiori informazioni è possibile consultare la circolare dell'Agenzia delle Entrate sotto riportata.


CAE_57-2009.pdf CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE
Prov-21-12-09.pdf Provvedimento Direttore Agenzia Entrate
ART10_DL78-09.pdf Art10 DL 78-09
CAE-1-E-2010.pdf CAE 1-E-2010
07_CHEK LIST CONTROLLI.pdf Chek list di controllo
 
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